mercoledì 14 gennaio 2026

Il reale del lavoro: il limite che ritorna


1. Un limite che si assottiglia

Il diritto del lavoro nasce come diritto del limite: un argine al potere di interrompere il rapporto di lavoro. Negli ultimi decenni, però, questo limite è stato progressivamente eroso. La giusta causa è stata ridotta a un criterio di proporzionalità; la nullità è stata confinata in un catalogo sempre più ristretto; la reintegrazione è diventata un’eccezione. Le riforme Fornero e Jobs Act hanno cercato di trasformare il licenziamento in un atto tecnico, calcolabile, neutro. Un gesto che non avrebbe più bisogno di essere giustificato, ma solo quantificato.

Eppure, proprio mentre il sistema sembrava orientarsi verso un modello di licenziamento “a bassa intensità”, qualcosa continua a resistere.


2. Prima dello Statuto: rimedi senza potere

Questa resistenza non nasce da nuove leggi, ma da una genealogia più lunga. Molti degli strumenti che oggi utilizziamo per controllare il potere di licenziare – motivo illecito, abuso del diritto, buona fede, nullità per contrarietà a norme imperative – esistevano già prima dello Statuto dei lavoratori. Ma erano rimedi di diritto comune, pensati per i contratti tra privati, non per un potere unilaterale e asimmetrico come il licenziamento. Il datore non era ancora concepito come “potere”, ma come parte contrattuale; il licenziamento non era un atto soggetto a controllo, ma un esercizio della libertà negoziale.


3. Lo Statuto e la trasformazione del potere

Lo Statuto del 1970 cambia tutto. Riconosce l’asimmetria del rapporto di lavoro e trasforma il datore in un soggetto titolare di poteri giuridici. È in questo passaggio che i rimedi di diritto comune cambiano funzione: la buona fede diventa criterio operativo, il motivo illecito diventa causa di nullità, l’abuso del diritto diventa limite teleologico, la discriminazione assume forza espansiva. Non cambiano nome, ma cambiano natura: da rimedi privati a limiti pubblicistici.


4. La zona d’ombra tra giusta causa e nullità

Oggi, però, il terreno è di nuovo instabile. Tra giusta causa e nullità si apre una zona d’ombra in cui il giudice non può affidarsi né alla gravità del fatto né alla lettera della norma. Qui il potere di licenziare non è né pienamente giustificato né radicalmente illecito. È in questo spazio che si misura la tenuta del sistema: non nella norma, ma nella sua funzione.


5. La svolta della Corte costituzionale

La sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024 segna un punto di svolta. La Corte ha dichiarato incostituzionale la parola “espressamente” contenuta nel d.lgs. 23/2015, chiarendo che la reintegra si applica a tutte le nullità, anche quelle non testuali. È un gesto che ricostruisce il limite proprio dove il legislatore aveva tentato di cancellarlo. La nullità “virtuale” torna così a essere un presidio effettivo, non un residuo marginale.


6. Il ritorno dei rimedi come punti di resistenza

Dopo le riforme, i rimedi di diritto comune non scompaiono: ritornano come punti di resistenza. Ritorsione, sviamento di potere, abuso del diritto, discriminazione indiretta, buona fede in senso forte: non sono più garanzie sistemiche, non sono più architettura del limite. Sono luoghi in cui il potere inciampa. In cui il licenziamento rivela la sua verità.


7. Il potere e ciò che ritorna

Ed è qui che emerge una dimensione più profonda. Ogni potere che tenta di presentarsi come neutro porta con sé un punto che non controlla: un resto, un inceppo, qualcosa che ritorna proprio quando sembra cancellato. Quando la Legge non funziona più come garanzia stabile, ciò che tiene insieme il campo del lavoro non è un principio astratto, ma una serie di resistenze minime, di ritorni, di opacità che impediscono al potere di chiudersi su se stesso. È in questi punti che il limite continua a vivere: non come norma, ma come ciò che ritorna ogni volta che il potere tenta di naturalizzarsi.


8. Il lavoro oltre la tecnica

Politicamente, questo significa che il licenziamento non è mai un atto neutro. È sempre un esercizio di potere, e come tale deve essere interrogato, contestato, riportato alla sua funzione. La zona d’ombra tra giusta causa e nullità non è un difetto del sistema: è il luogo in cui il sistema mostra la sua verità. È lì che si decide se il lavoro resta un terreno di diritti o se diventa un semplice fattore produttivo.

Il limite che ritorna non è un residuo nostalgico: è la condizione per immaginare un futuro in cui il lavoro non sia governato solo dalla tecnica, ma anche dal senso. Un futuro in cui nessun potere — nemmeno quello di licenziare — possa dirsi assoluto.



Bibliografia

- G. Giugni, Diritto del lavoro, Cacucci.  

- F. Carinci (a cura di), Commentario allo Statuto dei lavoratori, Utet.  

- A. Vallebona, Il licenziamento, Giappichelli.  

- Corte costituzionale, sent. n. 22/2024.

-J. Lacan, Seminario XVII, L'etica della psicoanalisi, Einaudi 


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